RIVOLUZIONE SUI DIRITTI DELLE FAMIGLIE DEI GAY

“Appare chiaro che questo diritto ad agire in giudizio può essere azionato sia in riferimento ai singoli componenti che per “entrambi” come nucleo familiare, facendo così valere diritti della coppia.”

La sentenza della Cassazione Civile n. 4184/2012 emessa il 15 marzo 2012  se non ha segnato una svolta epocale di certo ha tracciato alcuni tasselli su cui l’ordinamento italiano sembrerebbe doversi conformare, per uniformarsi al diritto Europeo.

I punti che la Suprema Corte sembra aver affermato nel corpo della propria decisione riguardano prima di tutto l’incidenza diretta per il nostro ordinamento del revirement in precedenza espresso dalla Corte di Strasburgo con riguardo alla nozione di “matrimonio”, che avrebbe adesso una “nuova veste” non riferendosi più solo all’unione tra persone di diverso sesso, ma anche al “matrimonio contratto da due persone dello stesso sesso”.

Secondo punto emerso dall’analisi attenta della decisione della Cassazione sarebbe quella del “riconoscimento” del matrimonio anche tra persone dello stesso sesso, con la sua “garanzia” azionabile attraverso l’utilizzo di diritti costituzionalmente garantiti. Non trattandosi più di una questione solo teorica.

Gli ermellini hanno sottolineato il diritto di adire da subito l’Autorità Giudiziaria per ottenere, ove necessario, un trattamento omogeneo a quello previsto per una coppia “coniugata”. Appare chiaro che questo diritto ad agire Senza titolo-1in giudizio può essere azionato sia in riferimento ai singoli componenti che per “entrambi” come nucleo

familiare, facendo così valere diritti della coppia.

Secondo una parte della dottrina le affermazioni dei giudici di via Cavour farebbero addirittura pensare alla necessità e opportunità di una legge ordinaria che riconosca non solo le unioni, ma addirittura i matrimoni tra omosessuali. Altra parte della dottrina invece ritiene che occorra un più farraginoso meccanismo di rilettura da parte della Corte Costituzionale degli articoli 143,144,e 147 C.C. attraverso gli artt. 2 e 3 della Costituzione Italiana, per poter riconoscere le unioni civili e forse solo secondariamente i matrimoni tra persone dello stesso sesso.

Sicuramente il tutto farà dell’argomento matrimonio gay terreno di possibile scontro per le prossime tribune politiche, se pure tema molto delicato da trattare, gli schieramenti avranno argomenti su cui discutere.

Certo la Cassazione nella propria decisione richiama la rilevanza diretta nell’ordinamento italiano dell’ulteriore overruling contenuto nella sentenza di Strasburgo che afferma che le unioni gay sono protette dalla garanzia assicurata dall’art. 8 della Convenzione sui diritti dell’uomo alla “vita familiare”, sono dunque da considerarsi come “famiglia”.

Tutto ciò, che gli ermellini hanno affermato con questa sentenza n. 4184/2012  sicuramente avrà un impatto a cascata sulla giurisprudenza di merito, anche su quella penale in difesa dei diritti dei gay.

Senza titolo-2Effettivamente non è di certo semplice districarsi tra i motivi della decisione e gli obiter dicta che la Suprema Corte dissemina nel corpo delle proprie sentenze, ma questi sembrano principi su cui si è voluto dare un taglio specifico, salvi repentini voltafaccia a cui la Cassazione ci ha però abituati. Al momento sembra di trovarsi davanti ad una svolta.

Salvo Cavallaro